PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica riconosce il valore diagnostico e terapeutico dell'omeopatia, dell'agopuntura, della fitoterapia e delle discipline ad esse collegate.
      2. La Repubblica garantisce ai cittadini la pari opportunità nella scelta di curarsi anche con l'omeopatia, l'agopuntura e la fitoterapia, favorendo l'integrazione della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia con la medicina convenzionale e rendendo accessibile al cittadino l'utilizzo dei farmaci omeopatici e dei rimedi fitoterapici attraverso il loro inserimento nel Prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.
      3. Lo Stato tutela il diritto alla salute del cittadino, assicurando un'adeguata qualificazione ai medici che svolgono la loro attività professionale nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
      4. La Repubblica riconosce il principio del pluralismo nel confronto scientifico, sostenendo lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo dell'omeopatia, dell'agopuntura e della fitoterapia.
      5. All'interno del Consiglio superiore di sanità è obbligatoria la presenza di un rappresentante per la medicina omeopatica, di uno per l'agopuntura e di uno per la fitoterapia.

Art. 2.
(Commissione permanente per le terapie integrate).

      1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione permanente per le

 

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terapie integrate, di seguito denominata «Commissione permanente».
      2. La Commissione permanente indica i termini e i criteri secondo i quali formulare programmi di medicina omeopatica, di agopuntura e di fitoterapia da attuare nell'ambito del Piano sanitario nazionale (PSN) e promuove la corretta divulgazione dei princìpi della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
      3. La Commissione permanente, in attesa di idonei provvedimenti per l'inserimento delle discipline di cui all'articolo 1 nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, indica le modalità alle quali devono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione, nell'ambito delle aziende sanitarie locali (ASL), di presìdi omeopatici, agopunturali e fitoterapici nonché i criteri per stipulare le convenzioni e gli accreditamenti delle strutture private.
      4. La Commissione permanente stabilisce i criteri ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono uniformarsi per l'istituzione nell'ambito di ciascuna ASL di presìdi veterinari omeopatici e agopunturistici.
      5. La Commissione permanente dura in carica quattro anni ed è composta da dodici membri: due nominati dal Ministero della salute, di cui uno con funzione di presidente, uno nominato dal Ministero dell'università e della ricerca e tre per ognuno delle tre terapie interessate. Il segretario della Commissione permanente è un funzionario del Ministero della salute con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C2.
      6. La copertura finanziaria delle eventuali spese sostenute dalla Commissione permanente è posta a carico del Ministero della salute nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

Art. 3.
(Formazione in omeopatia, agopuntura e fitoterapia).

      1. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, entro sei

 

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mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione per la formazione in medicina omeopatica, in agopuntura e in fitoterapia, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione promuove un piano di studio per la formazione del medico che opera secondo i princìpi diagnostici e terapeutici omeopatici, agopunturali e fitoterapici.
      3. La Commissione stabilisce i criteri per conformare alla nuova legislazione i medici in attività nell'ambito della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
      4. La Commissione indica le modalità di inserimento nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche e di chimica, degli insegnamenti di medicina omeopatica, di agopuntura e di fitoterapia e definisce i criteri per il riconoscimento dei corsi di formazione post laurea presso università degli studi pubbliche e private e presso istituti privati autorizzati a rilasciare in tali discipline il diploma di Stato.
      5. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazioni, che ne fanno richiesta e che possono attestare, documentando l'attività svolta, la conformità ai princìpi del comma 4 del presente articolo, possono chiedere il riconoscimento al Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
      6. Il medico che ha completato il percorso formativo di cui al comma 5, acquisisce la qualifica professionale, rispettivamente, di omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.
      7. La Commissione propone, sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e chirurghi e degli odontoiatri e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari, le modalità relative all'inquadramento degli operatori sanitari che conseguono le qualifiche professionali di omeopata, di agopuntore e di fitoterapeuta.
 

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      8. La Commissione è composta da dieci membri: due nominati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui uno con funzione di presidente, due per ognuno delle tre terapie interessate, un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e un rappresentante del Ministero della salute. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C2.
      9. La copertura finanziaria delle eventuali spese sostenute dalla Commissione è posta a carico del Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.

Art. 4.
(Disciplina per il farmaco omeopatico e il rimedio fitoterapico).

      1. Il Ministro della salute istituisce, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione per i medicinali omeopatici e i rimedi fitoterapici, al fine di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia necessari per il loro inserimento nel Prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale.
      2. La Commissione di cui al comma 1 verifica che la modalità di inserimento dei medicinali omeopatici e dei rimedi fitoterapici nel Prontuario farmaceutico del Servizio sanitario nazionale garantisca la corretta informazione scientifica.
      3. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica quattro anni per assicurare la fase di transizione; alla fine del suo mandato propone due suoi rappresentanti quali nuovi membri della Commissione unica del farmaco (CUF).
      4. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dieci membri: due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di presidente, due medici chirurghi, due farmacisti, due ricercatori esperti in medicina omeopatica e in

 

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fitoterapia, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 209, e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Il segretario della Commissione è un funzionario del Ministero della salute con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C2.
      5. Gli oneri per le eventuali spese sostenute dalla Commissione di cui al comma 1 per lo svolgimento della sua attività sono posti a carico del Ministero della salute nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.